(vigenza contrattuale 01-04-2024/ 31-04-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda (Industria).
Elemento retributivo Nazionale Accr 11.11.2024
L’Elemento Retributivo Nazionale -E.R.N.- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:
TabellaE.R.N.fino al 31.3.2027
Liv. |
E.R.N.in Euro |
|||
fino a novembre 2024 |
da dicembre 2024 |
da gennaio 2026 |
da gennaio 2027 |
|
8 |
2.264,68 |
2.385,33 |
2.457,72 |
2.518,68 |
7 |
2.136,10 |
2.250,10 |
2.318,50 |
2.376,10 |
6 |
2.005,13 |
2.111,53 |
2.175,37 |
2.229,13 |
5 |
1.878,36 |
1.978,11 |
2.037,96 |
2.088,36 |
4 |
1.786,95 |
1.881,95 |
1.938,95 |
1.986,95 |
3 bis |
1.745,98 |
1.839,08 |
1.894,94 |
1.941,98 |
3 |
1.707,25 |
1.798,45 |
1.853,17 |
1.899,25 |
2 bis |
1.657,81 |
1.746,16 |
1.799,17 |
1.843,81 |
2 |
1.621,70 |
1.708,15 |
1.760,02 |
1.803,70 |
1 |
1.289,04 |
1.379,36 |
1.469,68 |
1.560,00 |
Viaggiatori e piazzisti |
||||
1ª cat. |
1.932,91 |
2.039,31 |
2.103,15 |
2.156,91 |
2ª cat. |
1.823,07 |
1.922,82 |
1.982,67 |
2.033,07 |
Strumenti di Welfare Accr 11.11.2024
Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le Parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 51 commi 2 e 3 delTuir, strumenti di welfare del valore di:
- 200 euro entro il 31.12.2024;
- 200 euro entro il 31.12.2025;
- 200 euro entro il 31.12.2026.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con laR.S.U./Organizzazioni Sindacali per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzate a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare con finalità sociali (opere e servizi per finalità sociali, servizi e prestazioni di educazione e istruzione, servizi per l’assistenza familiare e/o non autosufficienti, beni e servizi in natura).
I valori di cui al comma 1 si intendono:
- definiti in misura uguale per tutti i lavoratori;
- riproporzionati ai mesi di lavoro nell’anno 1.1 - 31.12 (considerando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni);
- omnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo delT.F.R.;
- utilizzabili dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a tali importi i lavoratori in forza alla data di messa a disposizione, non in prova, assunti
- a tempo indeterminato,
- a tempo determinato di durata di almeno sei mesi.
Per i lavoratori parttimegli importi saranno riproporzionati in relazione al minor orario ordinario contrattuale.
Non hanno diritto a tali importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli strumenti di welfare di cui al presente articolo fanno parte del trattamento economico complessivo che dovrà essere comunicato dalle aziende utilizzatrici di lavoro somministrato alle agenzie di somministrazione.
Gli strumenti di welfare di cui al presente Contratto Nazionale, erogabili anche tramite apposite piattaforme digitali, si aggiungono a quelli eventualmente già presenti in azienda per effetto di accordi collettivi o regolamenti aziendali o concessi individualmente. Nel caso di accordi collettivi, le Parti stipulanti potranno procedere all’armonizzazione degli strumenti di welfare aziendali con quelli previsti dal presente Contratto Nazionale.
Ai lavoratori è sempre concessa la facoltà di destinare i suddetti valori, di volta in volta messi a loro disposizione, al fondo di previdenza complementare di natura contrattuale.
Il Protocollo n. 12 del Contratto Nazionale 31.1.2022 è abrogato ed integralmente sostituito dal seguente Protocollo.
Protocollo n. 12- Costituzione dell’Ente Bilaterale Moda (E.B.M.)
Le Parti si impegnano a costituire un nuovo Ente bilaterale di settore, denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del presente Contratto Nazionale e con gli altri Enti bilateraliPrevimodaeSanimoda.
A tal fine, entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto Nazionale di lavoro, le Parti costituiranno un apposito Gruppo di lavoro paritetico, composto da 3 componenti designati daS.M.I.e 3 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali, che entro il 30.6.2025 definirà il progetto costitutivo del suddetto nuovo Ente, completo di Atto costitutivo e Statuto.
Il suddetto progetto sarà sottoposto alle Parti che lo adotteranno con specifico accordo.
L’oggetto sociale dell’Ente Bilaterale Moda prevederà le seguenti principali attività:
- il supporto alle iniziative dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 22 del presente Contratto;
- il supporto alle iniziative dell’organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all’art. 24 del presente Contratto;
- la definizione, la promozione e la realizzazione delle iniziative per lo sviluppo delle sinergie tra gli Enti bilateraliPrevimodaeSanimodaper la creazione di un sistema di welfare contrattuale nazionale (“Sistema Welfare Moda”) coerente ed efficace a servizio delle aziende e dei lavoratori del settore;
- l’attivazione di nuovi servizi di natura socio-assistenziali, concordati tra le Parti;
- le iniziative specificamente affidate all’Ente Bilaterale stesso dal presente Contratto Nazionale;
- le ulteriori attività e servizi concordati tra le Parti istitutive.
Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, l’Accordo istitutivo definirà un contributo una tantum a carico delle aziende pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data dell’1.1.2025.
Inoltre, per finanziare le attività statutarie, a decorrere dall’anno 2026 viene istituito un contributo annuale per addetto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno pari a 6,00 euro, di cui 5,00 euro a carico dell’azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.
L’accordo istitutivo e il regolamento dell’Ente definiranno le modalità e i tempi di versamento dei suddetti contributi.