(vigenza contrattuale 01-01-2023/ 31-12-2026)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente C.C.N.L. si applica:
- alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane;
- alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
- alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese;
operanti nei seguenti settori:
- arti grafiche;
- prestampa;
- stampa (tradizionale e digitale);
- legatoria;
- serigrafia;
- editoria;
- cartotecnica;
- grafica pubblicitaria;
- grafinformatica;
- studi di progettazione tecnico-grafica;
- fotografia, videofotografia ed affini;
- eliografie;
- copisterie;
- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici e digitali);
- imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale);
- Alle Imprese che svolgono attività di social media management
- i servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini).
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Una tantum per le imprese artigiane Accr 18.11.2024
Per le imprese artigiane, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025, la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2026. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Una tantum per le imprese non artigiane Accr 18.11.2024
Per le imprese non artigiane, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025, la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Minimi retributivi Imprese artigiane Acc 25.11.2024
Aumenti retributivi
Liv. |
1.12.2024 |
1.7.2025 |
1.3.2026 |
1.11.2026 |
Tot. |
Euro |
|||||
1A |
98,38 |
63,24 |
63,24 |
56,22 |
281,08 |
1B |
85,74 |
55,12 |
55,12 |
49,00 |
244,98 |
2 |
80,44 |
51,71 |
51,71 |
45,96 |
229,82 |
3 |
75,44 |
48,50 |
48,50 |
43,11 |
215,55 |
4 |
70,00 |
45,00 |
45,00 |
40,00 |
200,00 |
5 bis |
64,03 |
41,16 |
41,16 |
36,59 |
182,94 |
5 |
61,22 |
39,36 |
39,36 |
34,98 |
174,92 |
6 |
57,65 |
37,06 |
37,06 |
32,94 |
164,71 |
Nuovi minimi contrattuali
Liv. |
Minimi |
||||
Fino al 30.11.2024 |
Dall’1.12.2024 |
Dall’1.7.2025 |
Dall’1.3.2026 |
Dall’1.11.2026 |
|
Euro |
|||||
1A |
2.316,86 |
2.415,24 |
2.478,48 |
2.541,72 |
2.597,94 |
1B |
2.019,29 |
2.105,03 |
2.160,15 |
2.215,27 |
2.264,27 |
2 |
1.894,34 |
1.974,78 |
2.026,49 |
2.078,20 |
2.124,16 |
3 |
1.776,68 |
1.852,12 |
1.900,62 |
1.949,12 |
1.992,23 |
4 |
1.648,56 |
1.718,56 |
1.763,56 |
1.808,56 |
1.848,56 |
5 bis |
1.508,00 |
1.572,03 |
1.613,19 |
1.654,35 |
1.690,94 |
5 |
1.441,80 |
1.503,02 |
1.542,38 |
1.581,74 |
1.616,72 |
6 |
1.357,71 |
1.415,36 |
1.452,42 |
1.489,48 |
1.522,42 |
Tabelle retributive P.M.I. Acc 25.11.2024
Aumenti retributivi
Liv. |
1.12.2024 |
1.7.2025 |
1.3.2026 |
1.11.2026 |
Tot. |
Euro |
|||||
1A |
98,38 |
63,24 |
63,24 |
66,05 |
290,91 |
1B |
85,74 |
55,12 |
55,12 |
57,57 |
253,55 |
2 |
80,44 |
51,71 |
51,71 |
54,01 |
237,87 |
3 |
75,44 |
48,50 |
48,50 |
50,65 |
223,09 |
4 |
70,00 |
45,00 |
45,00 |
47,00 |
207,00 |
5 bis |
64,03 |
41,16 |
41,16 |
42,99 |
189,34 |
5 |
61,22 |
39,36 |
39,36 |
41,11 |
181,05 |
6 |
57,65 |
37,06 |
37,06 |
38,71 |
170,48 |
Nuovi minimi contrattuali
Liv. |
Minimi |
||||
Fino al 30.11.2024 |
Dall’1.12.2024 |
Dall’1.7.2025 |
Dall’1.3.2026 |
Dall’1.11.2026 |
|
Euro |
|||||
1A |
2.333,72 |
2.432,10 |
2.495,34 |
2.558,58 |
2.624,63 |
1B |
2.033,99 |
2.119,73 |
2.174,85 |
2.229,97 |
2.287,54 |
2 |
1.908,13 |
1.988,57 |
2.040,28 |
2.091,99 |
2.146,00 |
3 |
1.789,61 |
1.865,05 |
1.913,55 |
1.962,05 |
2.012,70 |
4 |
1.660,56 |
1.730,56 |
1.775,56 |
1.820,56 |
1.867,56 |
5 bis |
1.518,97 |
1.583,00 |
1.624,16 |
1.665,32 |
1.708,31 |
5 |
1.452,30 |
1.513,52 |
1.552,88 |
1.592,24 |
1.633,35 |
6 |
1.367,60 |
1.425,25 |
1.462,31 |
1.499,37 |
1.538,08 |