(vigenza contrattuale 01-04-2024/ 31-04-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda (Industria).
Campo di applicazione cap. II, III e IV Accr 11.11.2024
Con decorrenza dall’1.1.2025, i capitoli II “Disposizioni per gli operai”, III “Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie” e IV “Disposizioni per gli impiegati” sono integralmente abrogati.
Le materie e gli istituti contrattuali già contenuti nei suddetti Capitoli II, III e IV saranno integralmente sostituiti dagli articoli che seguono, che saranno pertanto applicati a tutti i lavoratori a prescindere dalla loro qualifica giuridica.
Con questa operazione di integrazione delle attuali differenti discipline speciali in una unica disciplina generale dello svolgimento del rapporto di lavoro applicabile a tutti i lavoratori, le Parti hanno voluto superare progressivamente le differenze normative tra le categorie di lavoratori che collaborano nell’impresa, con l’obiettivo che a tutti vengano applicate le medesime regole, tutti godano degli stessi diritti e siano sottoposti agli stessi doveri.
Le differenze normative residue tra le discipline applicabili alle diverse categorie giuridiche, specificamente indicate nei singoli articoli che seguono, sono dovute alle distinzioni ancora presenti nelle leggi oppure a residuali istituti storicamente datati che le parti, in via programmatica, si impegnano a superare nei prossimi rinnovi contrattuali.
Elemento di garanzia retributiva Accr 11.11.2024
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 l’importo dell’E.G.R. è elevato a 350,00 euro lordi annui, con corresponsione da gennaio 2026.
L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Trattamento economico malattia Accr 11.11.2024
In caso di malattia, al lavoratore (operaio, intermedio o impiegato) saranno corrisposti trattamenti assistenziali, per gli operai ad integrazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
dal 1° al 3° giorno di malattia: 100% della retribuzione normale per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.
Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell’anno (1° gennaio - 31 dicembre);
- 66% delia retribuzione normale per il secondo ed II terzo evento nell’anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell’anno.
Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti patologie:
- malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate;
- sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.
dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
- Intermedi e impiegati: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui sopra non è dovuto durante il periodo di prova, fatta salva la corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, se dovuta.
L’azienda anticiperà, a norma di legge, alle normali scadenze dei periodi di paga II valore presumibile della indennità a carico del competente istituto, se spettante, salvo conguaglio finale.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l’azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, con decorrenza dalla data di comunicazione ai datore di lavoro del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico all’INPS per via telematica, nonché all’osservanza di ogni altro aspetto previsto dal presente contratto. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma dei presente articolo, nel caso In cui il riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell’integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dagli Istituti assicuratori.
Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell’ambito dei periodo di conservazione del posto di cui all’art. 62 del presente contratto, anche in caso di tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.
La presente disciplina del trattamento economico di malattia decorrerà dal 1° gennaio 2025. Fino a tale data restano in vigore i trattamenti dì cui agli artt. 94, 101 e 111 del CCNL 31/01/2022.
Festività Accr 11.11.2024
Per i giorni festivi verrà applicato il seguente trattamento economico:
- quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;
- in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo;
- in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;
- la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
Maternità e paternità Accr 11.11.2024
In caso di gravidanza e maternità, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino ai 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi.
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e/o dall'adozione/affidamento, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni.
Preavviso Accr 11.11.2024
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Anzianità di servizio |
Mesi di preavviso secondo i livelli |
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8° - 7° |
6° - 5° |
4° - 3° |
2° |
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Fino a 5 anni |
2 mesi |
1,5 mesi |
3 sett |
2 sett |
da 5 a 10 anni |
3 mesi |
2 mesi |
1 mese |
3 sett |
Oltre 10 anni |
4 mesi |
3 mesi |
1,5 mesi |
1 mese |
Per i lavoratori inquadrati al 1° livello il preavviso è fissato in una settimana.
L’azienda che intende risolvere il rapporto di lavoro deve darne comunicazione scritta al lavoratore.
Le dimissioni del lavoratore devono essere formalizzate con modalità telematica nelle forme di legge e il periodo di preavviso decorre dalla data della ricevuta di invio attraverso la procedura telematica.
A termini dell’art. 2118 c.c., la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso di cui sopra, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi al lavoratore licenziato da parte dell’azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della maturazione del T.F.R..
La presente nuova disciplina del preavviso contrattuale avrà decorrenza dall'1.1.2025. Fino a tale data restano in vigore gli artt. 96, 104 e 114 del C.C.N.L. 31.1.2022.
Ente bilaterale moda Accr 11.11.2024
Le Parti si impegnano a costituire un nuovo Ente bilaterale di settore, denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del presente Contratto nazionale e con gli altri enti bilaterali Previmoda e Sanimoda.
A tal fine, entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto nazionale di lavoro, le Parti costituiranno un apposito Gruppo di lavoro paritetico, composto da 3 componenti designati da SMI e 3 componenti designati dalle Organizzazioni sindacali, che entro il 30 giugno 2025 definirà il progetto costitutivo del suddetto nuovo Ente, completo di Atto costitutivo e Statuto.
Il suddetto progetto sarà sottoposto alle Parti che lo adotteranno con specifico accordo.
L’oggetto sociale dell’Ente Bilaterale Moda prevederà le seguenti principali attività:
- il supporto alle iniziative dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 22 del presente Contratto;
- il supporto alle iniziative dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all’art. 24 del presente Contratto;
- la definizione, la promozione e la realizzazione delle iniziative per lo sviluppo delle sinergie tra gli enti bilaterali Previmoda e Sanimoda per la creazione di un sistema di welfare contrattuale nazionale (“Sistema Welfare Moda”) coerente ed efficace a servizio delle aziende e dei lavoratori del settore;
- l’attivazione di nuovi servizi di natura socio-assistenziali, concordati tra le Parti;
- le iniziative specificamente affidate all’Ente Bilaterale stesso dal presente Contratto Nazionale;
- le ulteriori attività e servizi concordati tra le Parti istitutive.
Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, l’Accordo istitutivo definirà un contributo una tantum a carico delle aziende pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.
Inoltre, per finanziare le attività statutarie, a decorrere dall’anno 2026 viene istituito un contributo annuale per addetto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno pari a 6,00 euro, di cui 5,00 euro a carico dell’azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.