(vigenza contrattuale 16-02-2024/ 16-02-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il C.C.N.L. si applica a tutte le attività professionali, anche associative, come sopra definite, appartenenti alle professioni ordinistiche e non, di seguito elencate nelle specifiche "Aree", e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse.
A) Area professionale Economico - Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, Attuari e altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologi, Biologi, Studi infermieristici e Operatori Sanitari abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali e di consulenza professionale
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Il presente C.C.N.L. sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi sottoscritti dalle Parti stipulanti. Per tutto il periodo della sua validità, il presente C.C.N.L. deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Congedo di maternità e di paternità Ccnl 16.02.2024
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sottoelencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria)
Genitore |
Durata |
Periodo Godimento |
Retribuzione |
Previdenza |
Madre |
5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) |
- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*) |
Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'Inps dall'art. 74 della legge 23.12.1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della l. 29.02.1980, n. 33. |
Copertura al 100% |
Padre (**) |
Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) |
Dopo la nascita del bimbo |
Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità e integrazioni sopra previste per la madre. |
Copertura al 100% |
(*) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto oppure di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che la documentazione medica attesti l'assenza di pregiudizi alla salute. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (**) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. |
Congedo obbligatorio di paternità
Genitore |
Durata |
Periodo Godimento |
Retribuzione |
Previdenza |
Padre |
10 giorni (20 nel caso di parti plurimi) |
- dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed Entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo, di morte perinatale del bambino oppure dell'ingresso del bambino in famiglia |
Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'Inps L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n. 33. |
Copertura al 100% |
Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Genitore |
Durata |
Periodo Godimento |
Retribuzione |
Previdenza |
Madre |
6 mesi (***) continuativi o frazionati |
Nei primi 12 anni di vita del bambino oppure in caso di adozione, qualunque sia l'età del bambino, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 3 mesi quando goduti fino al dodicesimo anno di età del bambino oppure, in caso di adozione, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia. Tale periodo non è trasferibile all'altro genitore. In alternativa tra i genitori spetta un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi nei limiti indicati in precedenza. L'indennità del 30% della retribuzione è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione. Per i periodi successivi a quelli sopraindicati, la stessa prestazione spetta se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alle ferie, permessi e alle mensilità supplementari. Considerati i recenti mutamenti normativi in tema di congedo parentale le Parti si impegnano a modificare il presente articolato in sede di stesura definitiva. |
Copertura al 100% per i mesi goduti fino al dodicesimo anno di età del bambino o in caso di adozione entro i 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
Padre |
6 mesi (***) continuativi o frazionati |
Nei primi 12 anni di vita del bambino oppure in caso di adozione, qualunque sia l'età del bambino, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 3 mesi quando goduti fino al dodicesimo anno di vita del bambino oppure, in caso di adozione, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia. Tale periodo non è trasferibile all'altro genitore. In alternativa tra i genitori spetta un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi nei limiti indicati in precedenza. L'indennità del 30% della retribuzione è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 % della retribuzione. Per i periodi successivi a quelli soprindicati, la stessa prestazione spetta se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. |
Copertura al 100% per i mesi goduti fino al dodicesimo anno di vita del bambino o in caso di adozione entro i 12 anni dell'ingresso del minore in famiglia. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
(***) La durata di 10 (dieci) mesi, nel caso di un solo genitore o sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 (undici) mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. |
Allattamento (riposi orari)
Genitore |
Durata |
Periodo Godimento |
Retribuzione |
Previdenza |
Madre |
2 ore (raddoppiati per i parti plurimi) di riposo anche cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro |
Nel primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione, entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. |
Per detti riposi è dovuta dall'Inps una indennità pari all'intero ammontare retribuzione della relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della l. 9.12.1977, n. 903. |
Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
Padre (****) |
2 ore (raddoppiati per i parti plurimi) di riposo anche cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro. 1 periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro. |
Nel primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione, entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. |
Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre. |
Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
(****) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, autonoma o anche casalinga che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre. È richiesta l'autorizzazione dell'Inps per il padre lavoratore. |
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Malattia del bambino
Genitore |
Durata e Periodo Godimento |
Retribuzione |
Previdenza |
Madre (*****) |
Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. In caso di adozione fino ai 6 anni di età del bambino (senza limiti). 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni, per ogni bambino, dietro presentazione di certificato medico. In caso di adozione dai 6 agli otto anni di età per ogni bambino (5 giorni l'anno). La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore. |
Nessuna. |
Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
Padre (*****) |
Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. In caso di adozione fino ai 6 anni di età del bambino (senza limiti). 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni, per ogni bambino, dietro presentazione di certificato medico. In caso di adozione dai 6 agli otto anni di età per ogni bambino (5 giorni l'anno). La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore. |
Nessuna. |
Copertura al 100% fino ai 3 anni del bimbo. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione dell'interessato. |
(*****) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. |