(vigenza contrattuale 01-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai dipendenti delle Cooperative Sociali.
Assistenza sanitaria integrativa Accr 26.01.2024
Con il C.C.N.L. 2010-2012, le Parti hanno convenuto di introdurre all’interno del settore della cooperazione sociale l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette.
A decorrere dall’1.5.2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell'assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente C.C.N.L..
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell’impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del Contratto collettivo.
A partire dall’1.1.2025, il contributo di cui al comma precedente viene incrementato di ulteriori 5 euro mensili.
Allo scopo di assicurare la piena attuazione dell’istituto, le Parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Le Parti rinviano al Comitato Misto Paritetico Nazionale l’aggiornamento delle Linee Guida per la progettazione dei piani sanitari allegati al presente C.C.N.L. entro l’1.7.2024.
Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. In vigenza di Contratto i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle Parti firmatarie al fine di verificare, monitorare e aggiornare costantemente i piani sanitari. Dell’esito degli incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle Parti firmatarie del presente C.C.N.L..
Le Parti, al fine di rendere pienamente esigibile i contenuti del presente articolo, si impegnano a promuovere tutte le iniziative utili al raggiungimento del massimo livello di informazione in merito ai contenuti degli strumenti operativi individuati nelle diverse realtà in cui il presente C.C.N.L. viene applicato, coerentemente con quanto previsto dai diritti di informazione di cui all’art. 9 punto 1 lett. C) del presente C.C.N.L..
Elemento temporaneo aggiuntivo "ETDR Educatore" Accr 26.01.2024
Spetta dal 01/01/2025 un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione del valore economico di € 41,00 ai seguenti lavoratori inquadrati al profilo D1:
- educatori dei servizi educativi per l'infanzia così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 del 09 maggio 2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017
- educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
L'elemento avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansione.
Tale valore sarà incrementato a partire dal 1o settembre 2025 di € 41,00.
A far data dal 01 gennaio 2026 gli educatori di cui sopra transiteranno al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
Quattordicesima mensilità Accr 26.01.2024
A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sempre a far data dal 1o gennaio 2025, dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare dell'importo di cui sopra, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
Tale importo va computato agli effetti del TFR e dell'indennità sostitutiva di preavviso, e non spetta per il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.