Le Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni senza scopo di lucro e le Associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 devono annotare - anche con un'unica registrazione - l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
L'annotazione deve avvenire sul registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.