Entro tale data si deve procedere al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese di marzo 2025.
L'adempimento riguarda:
- Banche
- Società fiduciarie
- Imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento
- Intermediari non residenti nel territorio dello Stato (che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie)
- Notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni
- Contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai
Per il versamento, tramite modello F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- "4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi" (ex art. 1, comma 491, L.228/2012)
- "4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity" (ex art. 1, comma 492, L.228/2012)
- "4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi" (ex. art. 1, comma 495, L.228/2012)
Si precisa che i soggetti non residenti che sono tenuti al versamento dell'imposta ma che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 possono procedere al versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso.
I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.