(vigenza contrattuale 1-01-2022/31-12-2024)
Sfera di applicazione del ccnl
Disciplina i rapporti tra le Aziende, le società e gli enti pubblici economici che si occupano della gestione amministrativa, sociale e tecnica (Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Facility e Property) di edilizia residenziale pub-blica/patrimonio pubblico (case, scuole, strade, caserme, impianti sportivi, ecc...), di seguito Aziende aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, e i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli addetti alle attività di cui sopra.
Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica “Regioni - autonomie locali” o altri comparti che, a seguito di leggi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, all’atto della stipulazione del presente Contratto, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.
Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso, gli eventuali “Atti aggiuntivi” che si rendesse necessario stipulare.
Le norme del presente Contratto e della l. 20 maggio 1970, n. 300, sia nell’ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
In relazione al campo di applicazione di cui al comma 1, è esclusa l’applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria, fatto salvo diverse disposizioni derivanti da obblighi normativi.
Il presente Contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite per lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività tipiche del settore dell’edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico dell’edilizia residenziale pubblica e controllate da aziende o società che applicano il presente Contratto.
Nell’eventualità di partecipazione minoritaria da parte dell’Azienda (IACP comunque denominato) in società con privati ed operante in altri servizi di pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata la contrattazione a livello decentrato sul C.C.N.L. applicabile fermo restando i diritti acquisiti.
Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto fra le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. a livello decentrato per la definizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento a disposizioni nazionali e/o regionali vigenti.
Una tantum Ccnl 6-11-2024
Per l'anno 2022 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31.12.2021 per quattordici mensilità.
Per l'anno 2023 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31.12.2021 per quattordici mensilità, detratta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata da ciascuna azienda.
Per il periodo dell’1.1.2024 - 30.11.2024 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 7% del valore tabellare al 31.12.2021 per dodici mensilità, dedotta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
Le Parti convengono che gli importi una tantum saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di gennaio 2025;
1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di aprile 2025;
1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di luglio 2025;
1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di ottobre 2025.
Gli importi a titolo di una tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all'orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell'erogazione.
Le Parti allegano al presente Accordo le tabelle economiche dell'una tantum.
3. Procedure di rinnovo del C.C.N.L. 2025-2027
Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di marzo 2025 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2025-2027.