(vigenza contrattuale 1-04-2023/ 31-03-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Per Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali ad esempio ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Accr 23-04-2024
Con l'"Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata" del 27.11.2019, sottoscritto da Federdistribuzione, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - Fondo EST, che risponde ai requisiti previsti dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dall’1.1.2020 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L., assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali trova applicazione la specifica normativa di cui all'art. 20 del presente Contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento:
a) un contributo obbligatorio a carico dell'azienda pari a 10,00 euro mensili, sia per il personale assunto a tempo pieno sia per quello assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto;
b) un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2,00 euro mensili.
A decorrere dall’1.4.2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del C.C.N.L..
É inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, pari a euro 30,00 per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 2.
La quota una tantum di cui al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Sono fatti salvi gli Accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., che prevedano l'istituzione di Casse o Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, dichiarano la possibilità - qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita - di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Le Parti si danno specificamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal precedente art. 19 sia per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DM0) sia, fino al 31.12.2019, per il finanziamento della precedente Assistenza Sanitaria. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a euro 10,00, nonché la quota una tantum di euro 30,00, concordati alla sottoscrizione del presente C.C.N.L. sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..