(01-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del ccnl
Il nuovo contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal presente CCNL e dai futuri rinnovi per il personale dipendente del gruppo ANAS.
Il contratto collettivo si applica al personale dipendente del gruppo ANAS.
Indennità di vacanza contrattuale Ccnl 14-12-2022
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) in favore dei lavoratori in servizio, fino alla data del raggiungimento dell’accordo di rinnovo
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (tabellare, indennità integrativa speciale ed EDR). Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente CCNL.
Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata da corrispondersi a partire al 1 ° gennaio del terzo anno.