Se un soggetto passivo Iva ha esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto Iva, oppure è obbligato alla tenuta delle contabilità separata relativamente ad alcune attività esercitate; deve necessariamente procedere a determinare l'acconto Iva sommando i dati relativi ad ogni attività, compensando in tal modo gli importi a debito con quelli a credito e, conseguentemente, il versamento deve avvenire, secondo il principio dell'unicità, in modo cumulativo per tutte le attività, previa individuazione di un unico volume d'affari.
Tale "unicità", come viene chiarito nella circolare 3 dicembre 1991, n. 52/E, deve essere ritenuta indipendente dalla possibilità che possono concretamente sussistere vari termini per procedere alla liquidazione per le differenti attività esercitate.
La tenuta della contabilità separata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
- può essere stata adottata per volontaria opzione, nel qual caso le liquidazioni periodiche devono necessariamente risultare cumulative per tutte le attività, in relazione ad un unico volume d'affari, come nel caso di un esercente attività d'impresa {es.: commerciante nel settore dei prodotti per l'infanzia) che, contemporaneamente risulta essere anche un agente di assicurazione, che pone in essere operazioni esenti di cui all'art. 10 del decreto Iva;
- deve essere tenuta per specifico obbligo normativo, nelle situazioni in cui il soggetto passivo Iva pone in essere:
- il contemporaneo svolgimento di attività di impresa, di arti e professioni, come a titolo meramente indicativo, iniziative economiche sia di commerciante, sia di professionista o di artista;
- l'esercizio di più attività, delle quali almeno una:
- attiva nel settore agricolo, di cui all'art. 34 del decreto Iva;
- operante con il sistema della ventilazione dei corrispettivi, di cui all'art. 24, comma 3, del decreto Iva;
- operativa nell'ambito dell'intrattenimento con detrazione forfetaria ex Siae, di cui all'art. 74, comma 6, del decreto Iva;
- rientrante nella tabella C del decreto Iva (spettacoli ed altre attività).
In pratica, la tenuta della contabilità separata per obbligo si rende operativa, a titolo meramente indicativo, nelle situazioni di:
- agricoltore e commerciante;
- attività di albergo e di discoteca;
- esercizio di un'attività all'ingrosso e una al dettaglio con ventilazione.
In tale contesto, il soggetto passivo Iva deve necessariamente procedere ad applicare l'imposta nel rispetto delle modalità e delle disposizioni previste per tali attività in relazione al volume d'affari di ognuna.
Nell'ipotesi in cui le singole attività hanno analoghi regimi di liquidazione periodica, la determinazione dell'acconto Iva segue la regola generale, tenendo presente, però, che nella realtà si possono verificare situazioni in cui il regime di liquidazione periodica dell'imposta non risulta essere lo stesso per tutte le attività.
Ai fini del versamento dell'acconto Iva per l'anno in corso, è previsto un unico termine di versamento, con la conseguenza che lo stesso deve necessariamente fare riferimento a tutte le attività gestite con contabilità separata.
Ne deriva, pertanto, che i contribuenti Iva interessati devono procedere all'individuazione della somma da corrispondere a titolo di acconto applicando:
- il "metodo storico", sommando algebricamente le risultanze:
- della liquidazione di dicembre dell'anno precedente, per le attività mensili;
- della dichiarazione annuale sempre dell'anno precedente, per le attività trimestrali per opzione;
- della liquidazione dell'ultimo trimestre dell'anno precedente, per le attività trimestrali per natura; tenendo in considerazione gli eventuali necessari correttivi da apportare se, nel corso del periodo d'imposta 2019, sono intervenute variazioni, rispetto al periodo d'imposta precedente, nei volumi d'affari delle attività gestite con contabilità separata;
- il "metodo previsionale" o quello "previsionale", con i medesimi criteri predetti, ma, owiamente, con le risultanze previste per l'anno in corso.
Esempio - contribuente esercente attività di commercio di vendita sia all'ingrosso, sia al minuto
- volume d'affari 2018:
- per l'attività di commercio all'ingrosso (liquidazione periodica trimestrale)........................... €150.000,00;
- per l'attività di commercio al dettaglio (liquidazione periodica mensile) ................................ €900.000,00.
Soluzione
Il soggetto passivo Iva che pone in essere:
- due o più attività gestite con contabilità separata;
e:
- con regimi di liquidazione periodica diversi;
deve necessariamente commisurare l'acconto Iva nella misura dell'88% in relazione all'ammontare risultante dalla somma algebrica del saldo a debito:
- della dichiarazione Iva del periodo d'imposta 2018, per le attività con liquidazioni Iva trimestrale "per opzione";
- della liquidazione Iva del quarto trimestre 2018, per le attività con liquidazione Iva trimestrale "per natura";
- della liquidazione Iva del mese di dicembre 2018, per l'attività con liquidazione Iva mensile.
Esempio - contribuente esercente due attività gestite separatamente per obbligo di cui una con liquidazione trimestrale e l'altra con liquidazione mensile
- saldo a credito de/l'Erario inerente a/l'attività:
- con liquidazione periodica trimestrale (dato individuabile dalla dichiarazione Iva del 2018). € 540,00;
- liquidazione periodica mensile (dato individuabile dalla liquidazione del mese di dicembre 2018} .......................................................... € 360,00.
Soluzione
L'acconto Iva da corrispondere per l'anno 2019 sarà pari a € 792,00, in quanto la percentuale dell'88% deve risultare commisurata all'importo di€ 900,00 (€ 540,00 + € 360,00).