L’art. 1129 del codice civile così come modificato dalla Legge n. 220 del 2012, in riforma della disciplina condominiale prevede al comma 11 che la revoca dell’amministratore di condominio, oltre a poter essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea dei condomini, possa essere disposta dall’autorità giudiziale su ricorso di ciascun condomino in una serie di ipotesi, cioè se l’amministratore ha omesso di comunicare tempestivamente, quindi senza indugio, all’assemblea, di avere ricevuto la notifica di un atto di citazione in giudizio o di un provvedimento dell’autorità amministrativa riguardante questioni, il cui contenuto esorbita dalle proprie attribuzioni, se omesso di rendere il conto annuale della gestione e nei casi di grave regolarità.
Nei casi in cui siano emerse delle gravi irregolarità fiscali oppure risulti che non sia stato attivato o utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio e sul quale l’amministratore deve far transitare tutte le somme che sono state ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi o erogate per conto del condominio, i condomini, anche singolarmente, in questi casi, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per farci stare la violazione e revocare l’amministratore, potendosi rivolgere all’autorità giudiziaria soltanto in caso di mancata revoca assembleare. In questa circostanza viene attribuito al ricorso dell’autorità giudiziaria soltanto un ruolo suppletivo e sussidiario, se poi la domanda di revoca giudiziale viene accolta, per quanto riguarda le spese legali, il condomino ricorrente potrà rivalersi nei confronti del condominio, il quale a sua volta avrà un titolo di rivalsa nei confronti dell’amministratore revocato.
Il procedimento di revoca dell’amministratore è disciplinato dall’art 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile come è modificato dalla legge n. 220 del 2012 , competenti a pronunciarsi è il tribunale del luogo dove si trova l’edificio condominiale, il quale provvederà in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, sentito l’amministratore in contraddittorio con il condomino ricorrente e con decreto motivato, pertanto, nel giudizio che è stato promosso per la revoca dell’amministratore, legittimato a contraddire alla pretesa del ricorrente è soltanto l’amministratore non anche il condominio.
In merito alla questione se sia necessario o meno dell’assistenza di un difensore nell’ambito del procedimento di revoca la giurisprudenza è stata oscillante in passato ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un condomino personalmente senza l’assistenza del difensore.
In senso contrario invece si è espressa la cassazione, in una pronuncia del 2017, affermando che non fosse richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, trattandosi di un procedimento camerale, culminato in un provvedimento privo di efficacia decisoria, pertanto, in quella decisione la Cassazione ha stabilito che il condomino ricorrente, che si difende personalmente e non riveste anche la qualifica di avvocato, potrà richiedere, indicandone in un’apposita nota, soltanto le spese vive concretamente supportate e non anche la liquidazione del compenso professionale che spetterà soltanto al difensore legalmente esercente.